Art. 2679 c.c. Codice Civile

Articolo 2679 Altri registri da tenersi dal conservatore. Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’Articolo 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.


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