Art. 569 c.c. Codice Civile

Articolo 569. A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra meta gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.


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