Art. 113 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 113. Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni 1.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 21, L. 21 novembre 1991, n. 374.


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