Art. 2959 c.c. Codice Civile

Articolo 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione. L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.


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