Art. 2638 c.c. Codice Civile

Articolo 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta. L’amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000.

Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.


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