Art. 362 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 362. Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1 i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

2 i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.


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