Art. 2455 c.c. Codice Civile

Articolo 2455. Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio a norma dell’Articolo 2453, devono essere depositate presso un istituto di credito (att. 251) con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.


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