Art. 2530 c.c. Codice Civile

Articolo 2530 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione della quota o dell’azione si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall’atto costitutivo (2513 e seguente), per le obbligazioni assunte dalla società si no al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.


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