Art. 542 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 542. Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il pretore non l’approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.


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