Art. 1265 c.c. Codice Civile

Articolo 1265. Se il medesimo credito ha formato oggetto di pi cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per prima al debitore, o quella che stata prima accettata dal debitore con atto di data certa (2704), ancorch essa sia di data posteriore (2559).

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1265"