Art. 2250 c.c. Codice Civile

Articolo 2250. Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società e in liquidazione (2627).

Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto dall’Articolo 3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993).


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