Articolo 1983. Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura pi di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178, 193).
Se stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.