Art. 1983 c.c. Codice Civile

Articolo 1983. Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura pi di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178, 193).

Se stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1983"