Art. 706 c.p. Codice Penale

Articolo 706. Commercio clandestino di cose antiche. Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatto dichiarazione all’Autorità, quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila.

Articolo abrogato dall’Articolo 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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