Articolo 706. Commercio clandestino di cose antiche. Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatto dichiarazione all’Autorità, quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila.
Articolo abrogato dall’Articolo 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.