Art. 2117 c.c. Codice Civile

Articolo 2117. I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro (2751).

§ 4 Dell’estinzione del rapporto di lavoro


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