Art. 205

1. L’ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’ISVAP informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

2. L’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine di un’impresa di assicurazioni o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa stessa. Prima di procedere all’ispezione l’autorità di vigilanza informa l’ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all’ispezione stessa.


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