Articolo 130. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
Articolo 130. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
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