Articolo 567. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante (300-2).
Articolo 567. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante (300-2).
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