Art. 1879 c.c. Codice Civile

Articolo 1879. Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non pu liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualit pagate.

Egli tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione (1469).


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