Art. 2041 c.c. Codice Civile

Articolo 2041. Chi, senza una giusta causa, si arricchito a danno di un’altra persona tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.


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