Articolo 2041. Chi, senza una giusta causa, si arricchito a danno di un’altra persona tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.