Articolo 1878. In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non pu domandare la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), ma pu far sequestrare e vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti, 670 e seguenti) i beni del suo debitore affinch col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita (vedere anche Leggi Speciali, Fallimento).
Art. 1878 c.c. Codice Civile
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