Art. 1671 c.c. Codice Civile

Articolo 1671. Il committente pu recedere dal contratto (16603), anche se stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purch tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (1372, 2227).


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