Art. 1835 c.c. Codice Civile

Articolo 1835. Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

E’ nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario.


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