Art. 814 c.c. Codice Civile

Articolo 814. Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico (*).

(*) In materia di coltivazione delle risprse geotermiche a scopo energetico, cfr. legge 9 dicembre 1986, n. 896 e relatiuvo regolamento di attuazione (d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395).


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