Articolo 814. Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico (*).
(*) In materia di coltivazione delle risprse geotermiche a scopo energetico, cfr. legge 9 dicembre 1986, n. 896 e relatiuvo regolamento di attuazione (d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395).