Art. 580 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 580. Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576, e avere depositato in cancelleria l’ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell’incanto.


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