Articolo 1831. La chiusura del conto con la liquidazione del saldo fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
Art. 1831 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
