Art. 2587 c.c. Codice Civile

Articolo 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.


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