Art. 2810 c.c. Codice Civile

Articolo 2810 Oggetto dell’ipoteca. Sono capaci d’ipoteca:

1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e seguenti);

2) l’usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti);

3) il diritto di superficie (952 e seguenti);

4) il diritto dell’enfiteuta è quello del concedente sul fondo enfiteutico (957 e seguenti).

Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi (Cod. Nav. 565 e seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano (2742 e seguente).

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.


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