Art. 1832 c.c. Codice Civile

Articolo 1832. L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che pu ritenersi congruo secondo le circostanze.

L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.


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