Articolo 1830. Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l’eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l’altro correntista non pu, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore (2917). Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.
Art. 1830 c.c. Codice Civile
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