Art. 1772 c.c. Codice Civile

Articolo 1772. Se pi sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalit stabilite dall’autorit giudiziaria.

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono pi eredi, se la cosa non divisibile (1314 e seguenti).

Se pi sono i depositari, il depositante ha facolt di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.


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