Art. 308 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 308. L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l’accoglie.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.


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