Art. 525 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 525. Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 1.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 72, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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