Art. 1771 c.c. Codice Civile

Articolo 1771. Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario (1184, 2930).

Il depositario pu richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante (1184). Anche se non stato convenuto un termine, il giudice pu concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.


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