Art. 1687 c.c. Codice Civile

Articolo 1687. Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177) del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalit indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate.

Se dal mittente stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.


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