Art. 2152 c.c. Codice Civile

Articolo 2152. Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non è stabilita (dalle norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi, e determinata dal giudice, (sentite, ove occorra, le associazioni professionali) e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.


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