Art. 2745 c.c. Codice Civile

Articolo 2745 Fondamento del privilegio. Il privilegio (att. 234) è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

2746 Distinzione dei privilegi

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.


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