Art. 420 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 420. 1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell’imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell’articolo 97 comma 4.

4. Quando l’imputato non si presenta all’udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all’imputato a norma dell’articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza è comunicata ai presenti.

5. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2 (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dopo la parola “redatto” prevede “soltanto” anzichè “di regola”.


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