Articolo 420. 1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore dell’imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell’articolo 97 comma 4.
4. Quando l’imputato non si presenta all’udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all’imputato a norma dell’articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza è comunicata ai presenti.
5. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2 (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dopo la parola “redatto” prevede “soltanto” anzichè “di regola”.
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.
È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.