Art. 947 c.c. Codice Civile

Articolo 947. Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell’Articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

NOTA Articolo così sostituito dall’Articolo 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.


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