Art. 1645 c.c. Codice Civile

Articolo 1645. Nel caso previsto dall’Articolo 1642, al termine del contratto l’affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualit, et e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualit o di quantit contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l’affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all’inizio dell’affitto l’affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.

Si applica altres la disposizione del terzo comma dell’Articolo 1640.

Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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