Articolo 1644. L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615).
Il letame per deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Articolo 1644. L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615).
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