Art. 27 c.c. Codice Civile

Articolo 27. Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio (att. 10).


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