Articolo 27. Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio (att. 10).