Articolo 1697. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identit e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’Articolo 696 Cod. Proc. Civ.