Art. 1609 c.c. Codice Civile

Articolo 1609. Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’Articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetust o da caso fortuito (2764).

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.


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