Art. 2516 c.c. Codice Civile

Articolo 2516 Norme applicabili. Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie (2342 e seguenti), le assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e seguenti), i sindaci (2397 e seguenti), i libri sociali (2421 e seguente), il bilancio (2423 e seguenti) e la liquidazione (2448 e seguenti) delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali (att. 205 e seguente, 217 e seguente).


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