Art. 2516 c.c. Codice Civile

Articolo 2516 Norme applicabili. Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie (2342 e seguenti), le assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e seguenti), i sindaci (2397 e seguenti), i libri sociali (2421 e seguente), il bilancio (2423 e seguenti) e la liquidazione (2448 e seguenti) delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali (att. 205 e seguente, 217 e seguente).

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2516"