Art. 1303 c.c. Codice Civile

Articolo 1303. Se nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualit di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualit di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.


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