Articolo 1303. Se nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualit di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualit di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.