Articolo 1564. In caso d’inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra pu chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
Art. 1564 c.c. Codice Civile
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