Art. 1563 c.c. Codice Civile

Articolo 1563. l termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti (1184).

Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facolt di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso.


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