Art. 1530 c.c. Codice Civile

Articolo 1530. uando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non pu rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi (1268).

La banca che ha confermato il credito al venditore pu opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarit dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.


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