Articolo 2903 Prescrizione dell’azione. L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (2934 e seguenti).
Art. 2903 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
