Art. 2212 c.c. Codice Civile

Articolo 2212. Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) nell’interesse dell’imprenditore.


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